Ho eseguito un intervento su un edificio di mia proprietà, usufruendo delle agevolazioni Superbonus. In vista dell’approssimarsi del 31 dicembre 2025, ho deciso di chiudere i lavori, anche al fine di ridurre di un anno il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare le verifiche fiscali sulla pratica, ed ho provveduto a raccogliere tutta la documentazione disponibile.

Pur ritenendo di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi, ho tuttavia deciso di sottoporre preventivamente la documentazione a una verifica tecnica da parte di un consulente indipendente rispetto al cantiere. Tale controllo ha fatto emergere una serie di irregolarità che potrebbero compromettere integralmente il riconoscimento dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, nei modelli Sismabonus risultano incongruenze nei codici alfanumerici indicati nei diversi elaborati, con difformità tra quanto riportato nel modello B rispetto ai modelli B1 e B2. Inoltre, alcune opere previste nella pratica originaria non sono state eseguite e non risultano presentate varianti finali alla CILAS. Tra queste, ad esempio, la sostituzione degli infissi inizialmente prevista ma poi non realizzata. La relazione ex Legge 10 risulta infine depositata sei mesi dopo l’inizio dei lavori.

Alla luce di tali circostanze, chiedo come sia opportuno comportarsi, avendo letto in un vostro precedente contributo che, in assenza di un formale atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate idoneo a cristallizzare un “danno”, non sarebbe possibile attivare strumenti di tutela preventiva, nonostante l’evidenza degli errori riscontrati.

L’esperto risponde

La situazione descritta dal gentile lettore è purtroppo frequente ed è destinata a incidere in modo significativo sul contenzioso giudiziario dei prossimi anni. La combinazione tra la complessità delle procedure tecniche e fiscali connesse al Superbonus, la pressione temporale legata alle scadenze e il continuo mutamento delle regole operative ha determinato, anche in capo a professionisti esperti, il verificarsi di errori involontari che, in alcuni casi, possono risultare preclusivi per il riconoscimento delle agevolazioni.

A ciò si aggiunga il ben noto susseguirsi di interventi normativi e documenti di prassi che, nel tempo, hanno modificato e chiarito modalità operative inizialmente incerte. In tale contesto, l’attività di verifica preventiva posta in essere dal lettore assume un valore particolarmente rilevante, poiché consente di acquisire consapevolezza delle criticità prima che esse emergano in sede di controllo fiscale.

Pur in assenza di strumenti che consentano di neutralizzare preventivamente gli effetti degli errori procedurali, la conoscenza delle irregolarità riscontrate è fondamentale sia per valutare l’eventuale possibilità di interventi correttivi di natura tecnica, sia per attivare forme di tutela in sede civile e assicurativa nei confronti dei professionisti che abbiano eventualmente commesso errori nell’esecuzione dell’incarico.

Ho eseguito un intervento su un edificio di mia proprietà, usufruendo delle agevolazioni Superbonus. In vista dell’approssimarsi del 31 dicembre 2025, ho deciso di chiudere i lavori, anche al fine di ridurre di un anno il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare le verifiche fiscali sulla pratica, ed ho provveduto a raccogliere tutta la documentazione disponibile.

Pur ritenendo di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi, ho tuttavia deciso di sottoporre preventivamente la documentazione a una verifica tecnica da parte di un consulente indipendente rispetto al cantiere. Tale controllo ha fatto emergere una serie di irregolarità che potrebbero compromettere integralmente il riconoscimento dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, nei modelli Sismabonus risultano incongruenze nei codici alfanumerici indicati nei diversi elaborati, con difformità tra quanto riportato nel modello B rispetto ai modelli B1 e B2. Inoltre, alcune opere previste nella pratica originaria non sono state eseguite e non risultano presentate varianti finali alla CILAS. Tra queste, ad esempio, la sostituzione degli infissi inizialmente prevista ma poi non realizzata. La relazione ex Legge 10 risulta infine depositata sei mesi dopo l’inizio dei lavori.

Alla luce di tali circostanze, chiedo come sia opportuno comportarsi, avendo letto in un vostro precedente contributo che, in assenza di un formale atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate idoneo a cristallizzare un “danno”, non sarebbe possibile attivare strumenti di tutela preventiva, nonostante l’evidenza degli errori riscontrati.

L’esperto risponde

La situazione descritta dal gentile lettore è purtroppo frequente ed è destinata a incidere in modo significativo sul contenzioso giudiziario dei prossimi anni. La combinazione tra la complessità delle procedure tecniche e fiscali connesse al Superbonus, la pressione temporale legata alle scadenze e il continuo mutamento delle regole operative ha determinato, anche in capo a professionisti esperti, il verificarsi di errori involontari che, in alcuni casi, possono risultare preclusivi per il riconoscimento delle agevolazioni.

A ciò si aggiunga il ben noto susseguirsi di interventi normativi e documenti di prassi che, nel tempo, hanno modificato e chiarito modalità operative inizialmente incerte. In tale contesto, l’attività di verifica preventiva posta in essere dal lettore assume un valore particolarmente rilevante, poiché consente di acquisire consapevolezza delle criticità prima che esse emergano in sede di controllo fiscale.

Pur in assenza di strumenti che consentano di neutralizzare preventivamente gli effetti degli errori procedurali, la conoscenza delle irregolarità riscontrate è fondamentale sia per valutare l’eventuale possibilità di interventi correttivi di natura tecnica, sia per attivare forme di tutela in sede civile e assicurativa nei confronti dei professionisti che abbiano eventualmente commesso errori nell’esecuzione dell’incarico.

Il rischio Superbonus tra irregolarità tecniche e responsabilità

Nel caso esaminato, il pregiudizio può ritenersi già in essere. Le irregolarità tecniche riscontrate nelle asseverazioni e nella documentazione rappresentano un rischio concreto e attuale, poiché la disciplina del Superbonus, in particolare l’art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020, prevede la decadenza dal beneficio in presenza di attestazioni infedeli.

Il nesso tra la condotta professionale e il danno è dunque già individuabile, e la situazione di incertezza che ne deriva incide direttamente sulla sfera patrimoniale del committente, poiché il danno non si esaurisce solo nella potenziale perdita economica, ma comprende anche la compromissione dell’affidamento legittimo, della stabilità fiscale dell’intervento e della serenità giuridica del contribuente.

Ritenere che non si possa fare nulla in simili contesti equivarrebbe a negare una tutela che l’ordinamento, invece, riconosce. È vero che, in assenza di un atto formale dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile ottenere un risarcimento immediato, ma ciò non implica che il committente debba restare inerte. È invece possibile attivare strumenti di accertamento tecnico preventivo idonei a documentare lo stato dei fatti prima che la situazione degeneri in un contenzioso fiscale, ricorrendo, se del caso, anche all’istituto della condanna generica di cui all’art. 278 del Codice di procedura civile.

Gli strumenti di tutela prima del contenzioso

In situazioni come quella descritta, l’intervento coordinato di un legale e di un consulente tecnico esperti nella materia risulta imprescindibile, al fine di contemperare la gestione della scadenza del 31 dicembre 2025 con la necessità di predisporre adeguate forme di tutela patrimoniale. Fermo restando che la fattispecie andrebbe analizzata, come sempre, carte alla mano, una possibile linea di azione potrebbe consistere nell’invio di una diffida formale ai professionisti ai quali siano imputabili errori o omissioni. Tale atto risulta utile non solo a interrompere i termini di prescrizione e a cristallizzare la contestazione, ma anche a chiarire la buona fede del contribuente al momento della presentazione della fine lavori, ovvero a sollecitare l’attivazione di eventuali interventi correttivi di natura tecnica.

Dal quesito, infatti, non emerge con chiarezza se vi sia ancora margine per intervenire mediante integrazioni o rettifiche della pratica edilizia, profilo che meriterebbe un approfondimento specifico prima della definitiva chiusura del procedimento.

Il passo successivo, che può essere gestito anche nel corso del 2026, potrebbe consistere nell’attivazione di una procedura di mediazione tecnica o, ove necessario, di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis del Codice di procedura civile. Si tratta di strumenti differenti ma accomunati da una medesima finalità, ossia affidare a un tecnico terzo e indipendente la verifica della conformità delle pratiche alla normativa vigente, l’individuazione delle irregolarità riscontrate e la valutazione della loro incidenza sul diritto al beneficio fiscale.