Tra gli aspetti più controversi – e più volte discussi anche in queste pagine – relativi al Sismabonus-acquisti, la detrazione fiscale regolata dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, vi è il dubbio se tale rilevante beneficio debba essere inteso come interamente a favore dell’acquirente o se, in qualche modo, il costruttore possa trattenerne una parte, quantomeno a titolo di rimborso spese.

Oggi, a distanza di qualche anno dal boom che ha interessato questo bonus fiscale tra il 2022 e il 2024, iniziano ad arrivare le prime risposte, provenienti – inevitabilmente – dalle aule di giustizia.

La decisione del Tribunale di Udine

Su questa tematica si è espresso di recente il Tribunale di Udine, con sentenza n. 549/2025 del 21 luglio 2025, stabilendo che è legittima la richiesta all’acquirente di un contributo per la redazione delle certificazioni necessarie ad accedere al Sismabonus-acquisti, se il relativo importo non viene espressamente contestato dall’acquirente stesso.

Con questa decisione i giudici hanno confermato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un acquirente che aveva omesso di pagare la fattura relativa al “contributo spese certificazione Sismabonus”.

I fatti di causa

La società venditrice aveva emesso nei confronti della società acquirente una fattura da 18.500 euro oltre IVA, giustificata come contributo per le spese di certificazione sismica necessarie a consentire l’accesso al beneficio fiscale del Sismabonus-acquisti.

L’acquirente, pur avendo già corrisposto analoghi contributi per altre unità nello stesso complesso, in questo caso non aveva saldato la fattura, sostenendo di voler trattenere l’importo a compensazione di danni lamentati negli appartamenti. Solo successivamente, in sede giudiziale, aveva contestato la legittimità stessa della pretesa.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’opposizione, osservando che:

  • la fattura non era stata tempestivamente contestata e costituiva quindi valida prova scritta del credito;
  • vi erano precedenti pagamenti dello stesso contributo da parte dell’acquirente, a conferma di un accordo, seppur verbale;
  • le prove testimoniali hanno dimostrato che la richiesta di contributo era prassi condivisa, legata all’interesse dell’acquirente a fruire del bonus fiscale.

Di conseguenza, il giudice ha confermato l’esecutività del decreto ingiuntivo e condannato l’acquirente anche al pagamento delle spese processuali.

L’inquadramento normativo

Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 stabilisce chiaramente che «le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari».

Lo stesso concetto è ribadito in più risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la n. 556/2021, ove si legge: «la disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. Sismabonus … ma si differenzia da quest’ultimo in quanto i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari».

Non vi è dubbio, quindi, che l’unico soggetto legittimato a beneficiare del Sismabonus-acquisti sia l’acquirente, colui che, pagando un prezzo, acquisisce la titolarità di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione.

Non vi è spazio, di conseguenza, per il costruttore-venditore che non può appropriarsi, né direttamente né indirettamente, di una quota di questa agevolazione.

Non sarebbe quindi legittima, ad esempio, l’operazione con cui il venditore, dopo aver fissato il prezzo dell’immobile, trattenga una parte del beneficio fiscale dell’acquirente sotto forma di “rimborso” non giustificato.

La distinzione: rimborso spese vs. quota del beneficio fiscale

Cosa diversa, invece, è il rimborso di spese effettivamente sostenute per oneri tecnici e certificativi necessari a rendere fruibile il Sismabonus.

In linea teorica, se il venditore sostiene un costo aggiuntivo per predisporre la documentazione utile all’acquirente, nulla vieta che le parti si accordino affinché tale spesa venga rimborsata.
È un piano completamente diverso dal trattenere una quota del vantaggio fiscale: in questo caso si parla di costo documentato, ripartito e concordato, non di compartecipazione indebita a un beneficio che spetta ex lege solo all’acquirente.

La sentenza di Udine si è concentrata sulla mancata contestazione della fattura e sulla ricorrenza di un accordo tra le parti, senza entrare nel merito della reale esistenza o congruità delle spese tecniche certificate. Questo rimane un aspetto centrale: la legittimità del rimborso, al di là del profilo processuale, presuppone sempre che le relative spese siano realmente sostenute.