La realizzazione di opere che incidono sulla sicurezza strutturale di edifici esistenti, soprattutto se datati, deve essere svolta seguendo opportune procedure tecniche e sotto l’attento controllo di professionisti qualificati in grado di verificare se l’introduzione di un carico aggiuntivo è compatibile con la struttura preesistente.

In assenza di dette verifiche e in mancanza dell’iter autorizzativo previsto per legge, le opere risultano abusive e ne può essere richiesta la rimessa in pristino. È questo il caso affrontato dal Tribunale di Gorizia con l’ordinanza n. 393/2025 del 2 agosto 2025.

Il caso

Un condomino aveva installato sul lastrico solare di proprietà esclusiva una vasca idromassaggio, posizionata su pedana rialzata con struttura metallica e rivestimento calpestabile. L’opera, pur qualificabile come attività di edilizia libera sotto il profilo urbanistico, ha sollevato contestazioni da parte del vicino sottostante, preoccupato per l’eccessivo peso gravante sul solaio e per l’assenza di adeguate verifiche strutturali preventive.

Il ricorrente, richiamando l’art. 1172 c.c. (denuncia di danno temuto), ha chiesto al Giudice di ordinare la rimozione delle opere, ritenendo sussistente un concreto pericolo per la stabilità del solaio e quindi per la pubblica incolumità.

La consulenza tecnica d’ufficio

Il Tribunale ha disposto una CTU per accertare la tenuta del solaio e la compatibilità dell’opera. L’ingegnere incaricato ha rilevato che la vasca e la pedana insistevano su un secondo solaio soprastante quello originario di progetto, costituito da travetti prefabbricati tipo “Celersap” con caratteristiche di resistenza inferiori a quelle richieste. Le verifiche statiche hanno dimostrato che il peso complessivo della vasca, specie a pieno carico d’acqua, eccedeva le capacità portanti della struttura. Di conseguenza, il lastrico solare non risultava idoneo a sostenere in sicurezza l’opera installata.

Il pericolo di cedimento non era ipotetico ma concreto e ragionevole, tale da giustificare l’intervento cautelare del Giudice.

La decisione

Il Tribunale di Gorizia, recependo integralmente le conclusioni peritali, ha ordinato la rimozione della vasca idromassaggio e della pedana, ritenendo configurata la fattispecie di “danno temuto”. L’opera, in quanto potenzialmente idonea a provocare un crollo con gravi conseguenze per l’appartamento sottostante e per gli abitanti, è stata qualificata come pericolosa e quindi da eliminare.

È interessante notare che, sotto il profilo urbanistico, l’intervento poteva rientrare tra le attività di edilizia libera, ma ciò non ha escluso la necessità di valutazioni ingegneristiche specifiche.

La vicenda dimostra come il rispetto delle norme edilizie formali non sia sufficiente: ciò che rileva è la compatibilità strutturale reale, da verificare caso per caso.

Il punto tecnico

Dal punto di vista ingegneristico, l’installazione di una piscina o vasca idromassaggio su un lastrico solare introduce carichi permanenti e variabili notevoli. Si tratta di azioni non previste nel progetto originario di edifici spesso datati e realizzati secondo normative tecniche non aggiornate agli standard attuali.

Le verifiche necessarie non possono ridursi a valutazioni qualitative o a semplici certificazioni di conformità: servono indagini diagnostiche sulla struttura esistente, rilievi sui materiali, saggi per conoscere la reale sezione resistente e calcoli di sicurezza comparati con i carichi introdotti.

Un’analisi superficiale rischia di sottovalutare il problema, come dimostrato dal contrasto tra il parere dell’architetto incaricato dal proprietario e quello, opposto, del consulente tecnico nominato dal ricorrente. Solo la CTU, basata su rilievi approfonditi e calcoli strutturali, ha chiarito la reale incompatibilità dell’opera.

Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Gorizia ribadisce un principio fondamentale: le opere che incidono sulla statica di un edificio devono essere sempre precedute da verifiche ingegneristiche. Non esiste un divieto assoluto alla realizzazione di piscine o vasche idromassaggio su terrazze e lastrici solari; ciò che conta è la compatibilità tecnica con le strutture esistenti.

Ogni caso deve essere analizzato singolarmente, valutando:

  • capacità portante dei solai e degli elementi strutturali;
  • eventuale necessità di interventi di rinforzo;
  • rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;
  • iter autorizzativo corretto.

In assenza di tali verifiche, l’opera si traduce in un pericolo non solo per il singolo condomino ma per l’intera collettività che abita l’edificio, con conseguente illegittimità e obbligo di rimozione.

La sentenza è quindi un monito chiaro: l’estetica e la funzionalità non possono mai prevalere sulla sicurezza strutturale.