Lo studio “Superbonus 110% e prime applicazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità penale dei tecnici attestatori e asseveratori” (in allegato), pubblicato il 24 novembre 2025 dalla Fondazione Inarcassa a cura del Dott. Giulio Borella, Giudice del Tribunale di Rovigo, offre una chiave di lettura particolarmente significativa del ruolo assunto dalle asseverazioni tecniche nel sistema del Superbonus. L’analisi muove dalla constatazione che il legislatore ha affidato ai professionisti tecnici una funzione sostitutiva dei controlli pubblici, attribuendo alle attestazioni un valore certificativo idoneo a produrre effetti diretti nei confronti della Pubblica Amministrazione. È proprio questa scelta strutturale che, secondo lo studio, colloca l’asseverazione al centro delle più recenti contestazioni penali.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata diffusamente nel documento, qualifica infatti le false attestazioni come l’artificio o raggiro che consente la rappresentazione di presupposti inesistenti e l’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, la detrazione fiscale viene ricondotta alla nozione di erogazione pubblica e l’atto del tecnico può diventare il presupposto tecnico-giuridico su cui si fonda l’intera operazione fraudolenta. Ne discende che, laddove consapevole, il contributo del professionista non resta confinato al falso in senso stretto, ma può integrare il concorso nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Colpa, dolo e dolo eventuale nella ricostruzione della condotta del tecnico

Uno degli aspetti più delicati messi in evidenza dallo studio riguarda la distinzione tra responsabilità colposa e responsabilità dolosa. Il documento chiarisce che la mera negligenza, l’imperizia, l’errore o la superficialità non sono, di per sé, sufficienti a fondare una responsabilità penale per truffa aggravata. Il reato richiede la prova della consapevolezza e volontarietà della condotta, essendo sufficiente, sul piano soggettivo, il dolo generico.

Tuttavia, l’autore dello studio, richiama con il concetto di dolo eventuale, che rappresenta il vero punto di frizione tra errore professionale e responsabilità penale. Come si legge nel documento, integra il dolo eventuale quella forma di volontà che ricorre quando l’agente, pur non volendo l’evento, “se lo rappresenta e ne accetta il rischio”. Applicato al Superbonus, il ragionamento è particolarmente insidioso, perché il tecnico sa che la propria asseverazione è destinata a essere utilizzata da terzi nel meccanismo di generazione e circolazione dei crediti d’imposta e quindi il confine tra colpa e dolo può diventare estremamente sottile.

La difficoltà difensiva e la lettura ex post dell’atteggiamento soggettivo

Lo studio evidenzia come la principale criticità per il professionista emerga sul piano difensivo. A distanza di anni dalla redazione dell’asseverazione, quando si aprono le indagini penali, la ricostruzione dell’atteggiamento mentale del tecnico avviene ex post, sulla base degli elementi oggettivi e delle circostanze del caso concreto. In questo contesto, la linea di demarcazione tra colpa grave e dolo eventuale rischia di essere tracciata dall’accusa sulla base di presunzioni, valorizzando l’oggettiva gravità delle omissioni o delle inesattezze riscontrate.

È lo stesso autore dello studio a sottolineare come, in tali situazioni, “difendersi non è facile”, proprio perché il pubblico ministero è chiamato a ricostruire la consapevolezza del professionista a distanza di tempo, potendo ravvisare un’ipotesi di dolo eventuale là dove il tecnico riteneva di aver operato, seppur erroneamente, in buona fede. Da qui l’indicazione, particolarmente rilevante sul piano operativo, di adottare condotte di massima trasparenza e tracciabilità delle valutazioni tecniche, documentando le scelte, le fonti normative e le motivazioni poste a base dell’asseverazione.

Un esempio concreto e il tema dell’autotutela oggi, prima dei controlli

Il tema assume contorni ancora più concreti se si considera l’ipotesi, tutt’altro che remota, di un professionista che abbia rilasciato un’asseverazione rivelatasi errata. Come chiarisce lo studio della Fondazione Inarcassa, l’errore in sé non integra automaticamente un reato, poiché la responsabilità penale richiede il dolo. Tuttavia, il pubblico ministero potrebbe inquadrare quella stessa condotta come dolo eventuale, sostenendo che il tecnico, pur rappresentandosi il rischio dell’errore e delle sue conseguenze, abbia accettato tale rischio. È proprio su questo passaggio che, come osserva il magistrato autore dello studio, la difesa diventa particolarmente complessa.

“Il suggerimento che resta sempre valido, per evitare che una mera negligenza o imperizia possa sfociare nel dolo eventuale, è quindi quello di documentare e motivare ogni scelta operativa, fornendo adeguata giustificazione tecnica e normativa. La trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni rappresentano la migliore forma di autotutela per escludere la responsabilità penale”.

In tale scenario, il suggerimento contenuto nello studio assume un valore strategico. La raccomandazione è quella di documentare ogni scelta operativa, motivare le valutazioni tecniche e conservare traccia di ogni scambio di corrispondenza, comprese email e messaggi, nei quali siano chiaramente rappresentate le ragioni delle decisioni adottate.

A ciò può aggiungersi, oggi, un’ulteriore riflessione. Poiché molti controlli avverranno a distanza di anni, se il professionista si trova ancora in una fase temporalmente vicina alle asseverazioni rilasciate e si avvede di possibili criticità, può avere senso valutare forme di autotutela anticipata. Ciò può tradursi, ove ancora consentito, in integrazioni della pratica edilizia, chiarimenti documentali o aggiornamenti motivati che rendano più solida e comprensibile la ricostruzione tecnica dell’intervento. Non si tratta di correggere ex post il passato, ma di ridurre oggi il rischio che domani una condotta colposa venga letta, retrospettivamente, come accettazione consapevole del rischio penale.

La sentenza Cassazione penale n. 45868/2024 come snodo interpretativo

Un ruolo centrale, nell’impostazione ricostruttiva proposta dallo studio della Fondazione Inarcassa, è attribuito alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 45868 del 2024, che può essere considerata una vera e propria pietra miliare nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di bonus edilizi e responsabilità dei professionisti tecnici. Come evidenziato nella tabella riepilogativa dello studio, la pronuncia afferma che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già con la creazione del credito d’imposta fittizio, senza che sia necessario attendere l’effettiva riscossione o compensazione dello stesso: “la truffa si consuma già con la creazione del credito fittizio”.

Secondo la Corte, l’inserimento fraudolento dei dati nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente nascita del credito inesistente nel cassetto fiscale determinano già un danno patrimoniale per l’Erario, in quanto lo Stato è costretto a riconoscere un credito che non avrebbe mai dovuto sorgere. In questo schema, la documentazione non veritiera, e in particolare le attestazioni e asseverazioni tecniche infedeli, costituiscono l’artificio base del reato. Lo studio sottolinea come, in tale contesto, il tecnico assuma il ruolo di “autore necessario”, poiché il suo apporto professionale rappresenta il presupposto indefettibile per la generazione del credito stesso: “La documentazione non veritiera (attestazioni e asseverazioni) è l’artificio base del reato; il tecnico concorre come autore necessario”.

Per una disamina completa delle questioni trattate si rinvia alla lettura del testo integrale in allegato.