Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
Una recente sentenza riconosce che le norme edilizie e fiscali sono di “speciale difficoltà”. Un precedente importante per i professionisti del Superbonus.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del Superbonus, la giurisprudenza comincia a definire con maggiore equilibrio i confini della responsabilità dei professionisti tecnici.
Errori tecnici: ridimensionata la responsabilità dei professionisti
Una recente decisione del Tribunale di Forlì (sentenza n. 562 del 22 settembre 2025) segna un punto di svolta: l’errore non è di per sé sufficiente a fondare la colpa professionale, se la materia trattata è complessa e il comportamento del tecnico non è gravemente negligente.
Il caso riguarda un architetto incaricato di valutare la fattibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione da realizzarsi con le agevolazioni del Superbonus 110%. Il professionista, dopo aver espresso parere positivo, era stato citato in giudizio dai committenti che, confidando nella possibilità di accedere al beneficio, avevano acquistato un rudere, venduto la propria abitazione e contratto un mutuo.
Successivamente il Comune aveva negato la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, ritenendolo “nuova costruzione” per la presenza di un vincolo paesaggistico, escludendo così il Superbonus.
Il giudice: la normativa edilizia è frammentata e stratificata
Nel ricostruire la vicenda, il giudice ha evidenziato come l’architetto avesse avuto pochissimo tempo per formulare il parere: l’incontro con i clienti risaliva al 9 febbraio 2021, mentre il preliminare di acquisto era stato firmato già il giorno seguente.
In un contesto simile, il professionista aveva cercato di informarsi presso gli uffici comunali, ricevendo inizialmente un riscontro positivo. Solo settimane dopo, lo stesso Sportello Unico per l’Edilizia aveva mutato orientamento, precisando che, trattandosi di immobile vincolato, la riduzione dei volumi avrebbe configurato una nuova costruzione.
A fronte di tale quadro, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 2236 del codice civile limita la responsabilità del prestatore d’opera ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione “implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.
E qui il giudice ha espresso una motivazione di grande rilievo per il mondo professionale: “È ragionevole ritenere che la prestazione richiesta al convenuto presentasse speciale difficoltà. È noto infatti che la normativa edilizia sia frammentata e stratificata, con fonti di rango diverso che concorrono a disciplinare la materia e conseguenti interpretazioni difformi.”
Non solo. Il Tribunale ha aggiunto che, oltre alle difficoltà intrinseche del settore edilizio, “si aggiungevano quelle di natura fiscale, quale è la disciplina del Superbonus”, definendo così in modo chiaro la portata della “speciale difficoltà” nel contesto dei bonus edilizi.
È una constatazione che rispecchia la realtà operativa quotidiana di migliaia di tecnici: le norme edilizie erano già complesse prima del 2020, ma con l’introduzione dei bonus il lavoro è diventato ancora più difficile, non solo sul piano tecnico, ma anche per la continua sovrapposizione di circolari, interpelli, decreti e interpretazioni amministrative.
La colpa non può dirsi grave: errore sì, ma scusabile
Riconosciuta la complessità della materia, il giudice ha escluso che il comportamento dell’architetto integrasse una colpa grave: “Stante il ridotto lasso di tempo concesso al professionista per la complessa valutazione, deve escludersi che la colpa di questi possa essere considerata grave.”
La decisione si fonda su un principio chiaro: non basta un errore di valutazione per condannare un tecnico, se questi ha agito con diligenza, informandosi e operando in buona fede.
In casi come questo, l’errore è scusabile, perché deriva da una materia oggettivamente difficile, dove anche le amministrazioni pubbliche cambiano posizione a distanza di poche settimane.
Le domande dei committenti sono quindi state integralmente rigettate, e il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione della peculiarità della materia”, riconoscendo così che la controversia non era frutto di negligenza, ma della complessità del contesto normativo.
Superbonus, un labirinto di norme che amplifica i rischi per i tecnici
La sentenza di Forlì fotografa in modo esemplare il terreno accidentato in cui si muovono oggi i professionisti dell’edilizia. Le norme urbanistiche, edilizie, fiscali e ambientali si intrecciano in un mosaico difficile da decifrare, nel quale ogni errore interpretativo può tradursi in contenzioso.
Il giudice riconosce apertamente questa realtà, affermando che il sistema normativo edilizio è “frammentato e stratificato” e che le regole del Superbonus hanno reso il quadro ancora più complesso.
È un riconoscimento importante perché, fino a oggi, la giurisprudenza tendeva a pretendere dai tecnici una diligenza quasi onnisciente, anche in ambiti in cui le stesse amministrazioni si contraddicevano.
Il principio che emerge da questa decisione è invece equilibrato. il professionista risponde solo se la sua condotta è gravemente negligente o dolosa e non è responsabile se l’errore nasce da un contesto di incertezza normativa e complessità tecnica, purché abbia agito con buona fede, metodo e ragionevolezza.
In sostanza, il giudice di Forlì riconosce che la professionalità non coincide con l’infallibilità, ma con la correttezza del metodo e la capacità di documentare un percorso di valutazione coerente, creando un precedente che restituisce respiro ai tecnici, riaffermando che la loro responsabilità non può essere valutata in astratto, ma alla luce delle condizioni concrete in cui operano.