Nel corso di un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato con il Superbonus, probabilmente a causa della fretta, l’impresa ha realizzato un giunto sismico di 10 cm anziché di 12 cm come indicato in progetto. In pratica, prima del getto dei pilastri è stato posizionato a ridosso dell’edificio confinante un pannello in polistirene che si riteneva di spessore 12 cm, ma che invece misurava 10 cm.

Io, in qualità di direttore dei lavori, confidando nell’esperienza dell’impresa, non ho verificato lo spessore in corso d’opera, e nemmeno lo ha fatto il collaudatore (i lavori sono conclusi e collaudati).

La problematica è emersa a seguito di un contenzioso, che probabilmente sfocerà in una causa, tra il lattoniere e il committente, poiché le scossaline di ricopertura in rame non entravano nel giunto stesso.

Quali responsabilità possono essermi imputate? Ci sono dei precedenti? E quali possibili ricadute in termini fiscali?

L’esperto risponde

Il giunto sismico, pur essendo un elemento noto agli operatori, è spesso percepito come un dettaglio ripetitivo e standardizzato, la cui esecuzione viene affidata all’esperienza dell’impresa.

Tale approccio si rivela fuorviante: le Norme Tecniche per le Costruzioni richiedono oggi che il giunto sia determinato mediante analisi strutturale, non più tramite distacchi “convenzionali”.

Inoltre, una volta eseguita e collaudata l’opera, la dimensione progettuale del giunto diventa uno dei tanti riferimenti contrattuali e tecnici cui l’esecuzione deve conformarsi. La sottovalutazione dell’importanza del giunto ha condotto negli anni a numerosi contenziosi, spesso risolti dalla giurisprudenza in senso fortemente sfavorevole ai direttori dei lavori.

Il giunto come elemento imprescindibile della sicurezza sismica

La sentenza della Cassazione n. 19986 del 17 luglio 2025 affronta in modo approfondito l’obbligo di prevedere e realizzare il giunto tecnico quando due edifici contigui non costituiscano un unico organismo resistente. Nel caso esaminato, la ricostruzione di un fabbricato preesistente aveva portato alla realizzazione di pilastri e travi totalmente a contatto con il fabbricato vicino, senza alcuna separazione strutturale. Le perizie avevano accertato che tale configurazione contravveniva alle norme antisismiche sin dall’origine, con un significativo incremento del rischio di martellamento in caso di sisma.

La Corte ha statuito che la mancanza del giunto rappresenta un vizio costruttivo grave e non sanabile, tale da imporre non solo il risarcimento del danno ma anche l’obbligo di ripristinare la separazione tecnica mediante interventi anche invasivi. Dal punto di vista della responsabilità professionale, la sentenza richiama il ruolo centrale del direttore dei lavori, il quale è tenuto a impedire la realizzazione di nodi strutturali irregolari e a garantire che la costruzione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni antisismiche.

Il DL, afferma la Corte, deve esercitare un controllo “attivo e continuo”, verificando che le condizioni di contiguità tra fabbricati siano compatibili con la normativa. Un giunto inesistente, insufficiente o male eseguito non può essere considerato un difetto marginale: esso incide sulla risposta globale dell’edificio all’azione sismica e costituisce un presupposto di responsabilità anche molti anni dopo la conclusione dei lavori.

Ne consegue che il direttore dei lavori risponde non solo dell’aderenza formale al progetto, ma della reale rispondenza dell’opera ai requisiti di sicurezza sismica, anche quando tale responsabilità comporti obblighi ripristinatori rilevanti e costosi.

L’alterazione del giunto e il dovere di vigilanza continua del direttore dei lavori

Un secondo profilo di responsabilità riguarda i casi in cui il giunto sia stato correttamente previsto, ma successivamente alterato o compromesso dall’impresa durante le fasi di completamento dell’opera. L’ordinanza della Cassazione civile n. 6654 del 6 marzo 2023 offre un quadro molto chiaro: nel caso esaminato, il giunto tecnico era stato realizzato, ma l’impresa aveva installato un coprigiunto metallico pesante che ne impediva il libero movimento, vanificando di fatto la separazione strutturale richiesta dalle norme antisismiche.

Il direttore dei lavori strutturale aveva sostenuto che si trattasse di una lavorazione “architettonica”, quindi di competenza del DL architettonico. La Cassazione ha respinto questa impostazione, affermando che il direttore dei lavori, anche se incaricato limitatamente alla parte strutturale, conserva un obbligo di vigilanza sostanziale su tutte le lavorazioni che incidono sulla sicurezza antisismica dell’opera. Il giunto, infatti, non esaurisce la sua rilevanza nella fase di getto delle strutture, ma deve rimanere funzionale anche dopo l’applicazione dei rivestimenti.

La Corte sottolinea che il DL deve verificare non solo la regolare esecuzione delle opere strutturali “pure”, ma anche che nessuna lavorazione successiva comprometta la capacità dissipativa del giunto. È pertanto irrilevante che l’impresa abbia introdotto l’alterazione in una fase diversa o che il DL non fosse presente al momento della posa del coprigiunto: ciò che rileva è la mancata rilevazione della difformità e l’omesso intervento correttivo.

La mancanza del giunto come fonte di danno

La giurisprudenza più recente conferma che la mancanza del giunto sismico, quando prescritto dalla normativa antisismica vigente, costituisce un vizio strutturale grave, idoneo a generare responsabilità solidale lungo tutta la filiera tecnica. L’ordinanza n. 14437 del 29 maggio 2025 (Cassazione civile) ne è un esempio emblematico: un fabbricato demolito e ricostruito negli anni Ottanta era stato realizzato in aderenza al vicino senza prevedere il giunto tecnico richiesto dalla L. 64/1974 e dal D.M. 3 marzo 1975. Tale omissione, emersa molti anni dopo, aveva determinato la trasmissione di sforzi orizzontali tra i due edifici, provocando lesioni rilevanti sulla proprietà confinante.

La Cassazione ha evidenziato come l’assenza del giunto integri una violazione diretta di norme imperative di sicurezza. Ne deriva che il proprietario, il progettista e il direttore dei lavori rispondono solidalmente, poiché il giunto non è un dettaglio esecutivo, ma un elemento strutturale primario. In particolare, il direttore dei lavori non può limitarsi a una verifica formale del progetto: deve controllare che l’impresa realizzi il distacco secondo le prescrizioni tecniche, impedendo l’esecuzione di opere non conformi.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro: la responsabilità del DL nasce anche come culpa per omissionem, ogniqualvolta la sua vigilanza non sia stata idonea a impedire difformità che pregiudicano la sicurezza sismica. L’assenza del giunto, dunque, non è un semplice errore progettuale o un’imprecisione esecutiva, ma una carenza strutturale rilevante che attiva un regime di responsabilità solidale e perdurante nel tempo.

Ricadute fiscali

Sul piano fiscale, allo stato attuale non esiste alcuna pronuncia che abbia collegato una difformità esecutiva del giunto sismico alla decadenza dalle agevolazioni del Superbonus.

Si ricorda tuttavia che le cause di perdita dell’incentivo – previste dal comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 – sono tassative e non comprendono esplicitamente errori millimetrici o difformità costruttive.

Resta tuttavia imprescindibile la conformità tra progetto, asseverazioni e opera realizzata, anche per evitare profili di responsabilità professionale e contestazioni in sede civile o assicurativa.

Conclusione

Una difformità nello spessore del giunto rappresenta una violazione del progetto e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ricade nella responsabilità del direttore dei lavori quale omissione di vigilanza.

Il giunto sismico non è un dettaglio, ma un elemento strutturale primario: la sua corretta esecuzione deve essere verificata con attenzione puntuale, documentata e non delegabile.

Sul piano fiscale, l’agevolazione non è automaticamente compromessa, ma la responsabilità tecnica sì.