Crediti edilizi, professionisti al buio. I modelli dichiarativi dovranno essere adeguati
I modelli dichiarativi dovranno essere adeguati per recepire le novità in materia di reddito professionale previste dall’art. 3 del decreto Omnibus (dlgs 7 agosto 2026 n.149) recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Supplemento Ordinario n.30 alla Gazzetta Ufficiale n.185 di ieri. Appare tuttavia improbabile che l’aggiornamento intervenga in tempo utile per l’imminente scadenza del 20 agosto.
Con riferimento ai tax credit acquistati “sotto la pari” che non costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, il differenziale positivo realizzato nell’ambito dell’attività professionale non è tassato se i crediti sono stati acquisiti fino al 31/12/2023 (interpello n. 472/2023). Dal 2024, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs n.192/2024, ai fini Irpef e Irap il costo di acquisto di tali crediti è dedotto nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto, mentre il valore nominale dei crediti medesimi è tassato nel periodo d’imposta (o nei periodi d’imposta, nel caso di crediti pluriennali, quali i bonus edilizi) di effettivo utilizzo in compensazione (interpelli nn. 171/2025 e 6/2026). Il decreto Omnibus modifica il regime fiscale di tali plusvalori nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, prevedendo: a) che il differenziale positivo concorra alla formazione del reddito pro quota, in relazione alla parte di credito compensata nel periodo d’imposta; b) che tale differenziale sia assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26%.
Si consideri, ad esempio, uno studio tecnico che abbia acquistato nel 2024, al prezzo di 80 euro, un credito Superbonus del valore nominale di 100 euro, utilizzabile in compensazione in quattro rate annuali di 25 euro ciascuna, dal 2024 al 2027. Con l’attuale regime il reddito professionale viene ridotto di 55 euro nel 2024 e viene incrementato di 25 euro in ciascuno dei seguenti 3 periodi di imposta. Applicando le nuove disposizioni previste dal decreto Omnibus, invece, il medesimo reddito verrebbe aumentato di 5 euro in ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 (peraltro, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% in luogo di Irpef e addizionali).
Opzione retroattiva e dichiarazione integrativa
Le novità saranno applicabili ai crediti d’imposta acquistati successivamente all’entrata in vigore del decreto. I professionisti potranno, tuttavia, scegliere di applicarle retroattivamente “ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa” precisando che “non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate”.
Le criticità applicative sul quadro RE e previdenza
L’intervento del legislatore, per quanto tardivo, è apprezzabile poiché rende più razionale e, in molti casi, più conveniente la tassazione dei tax credit in esame. Permangono, tuttavia, rilevanti criticità applicative, in quanto i differenziali positivi di cui sopra rimangono disciplinati dall’art. 54 del Tuir nell’alveo del reddito professionale. Resta però da individuare la corretta modalità dichiarativa, considerato che il quadro RE non consente l’indicazione di componenti assoggettati a imposta sostitutiva. Inoltre non risulta specificato se i differenziali in esame, stante l’imposizione sostitutiva e la possibile “fuoriuscita” dal quadro RE, concorrano o meno alla formazione della base imponibile ai fini Irap e ai fini previdenziali. Dovranno, inoltre, essere chiarite le modalità di determinazione degli acconti;
C) la dichiarazione dei redditi integrativa relativa al 2024 risulterà presumibilmente a debito; il decreto Omnibus, tuttavia, non prevede specifici esoneri dall’applicazione di sanzioni e interessi sui maggiori versamenti dovuti.
