Conto Termico: le Regole Applicative come criterio decisivo per l’accesso all’incentivo
È del tutto legittima, e anzi opportuna, l’attenzione che in questi giorni il settore sta riservando alle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici il 19 dicembre scorso. La loro emanazione rappresenta il momento in cui la disciplina incentivante, delineata dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025, si traduce in criteri concretamente applicabili, capaci di incidere in modo diretto sull’ammissibilità delle istanze.
Le Regole Applicative non si limitano infatti a fornire chiarimenti, ma definiscono in modo puntuale le modalità di verifica dei requisiti, i contenuti della documentazione richiesta e gli standard tecnici cui gli operatori devono attenersi, ponendosi quale criterio attuativo/tecnico-operativo. È proprio questa funzione che emerge con particolare chiarezza da una recente sentenza del TAR Lazio (sentenza n. 22746/2025 del 16/12/2025), la quale, pur collocandosi nell’ambito del Conto Termico 2.0, offre spunti di grande attualità anche per il nuovo Conto Termico 3.0 e in particolare per l’uso delle Regole attuative.
La vicenda e l’iter amministrativo
La controversia sottoposta al giudice amministrativo trae origine da una richiesta di incentivo presentata da una società per un intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, riconducibile alla tipologia 1.C prevista dal D.M. 16 febbraio 2016. L’intervento, di potenza complessiva pari a oltre 400 kW, era stato realizzato su un immobile a destinazione produttiva e la domanda di incentivo era stata inoltrata nel maggio 2021. Nel corso dell’istruttoria, il GSE aveva esaminato la documentazione tecnica allegata, soffermandosi in particolare sulle certificazioni relative al rendimento dei generatori installati.
All’esito di tale verifica, l’Amministrazione aveva adottato un preavviso di rigetto, segnalando una serie di criticità puntuali. Venivano evidenziate incongruenze nel certificato rilasciato dall’ente terzo, l’assenza di un chiaro riferimento alle prove effettuate secondo la norma UNI EN 15502, l’utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti dalla disciplina incentivante e la presenza di differenti versioni del medesimo certificato, recanti valori di rendimento lievemente divergenti. La società richiedente aveva quindi trasmesso documentazione integrativa, contestando i rilievi e sostenendo che le difformità riscontrate fossero irrilevanti o meramente formali.
Il GSE, tuttavia, con provvedimento definitivo aveva confermato il rigetto dell’istanza, ritenendo che le integrazioni non fossero idonee a superare le carenze rilevate e che, in ogni caso, non fosse dimostrato in modo certo il raggiungimento del rendimento minimo richiesto dalla normativa. Il diniego si fondava su più motivazioni autonome, tra cui anche il possibile mancato rispetto del termine decadenziale per la presentazione della domanda, desunto dalla documentazione energetica prodotta.
Il ruolo decisivo delle Regole Applicative nella decisione
Nel giudizio promosso avverso il diniego, il TAR Lazio ha ricostruito in modo analitico il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sul rapporto tra il D.M. 16 febbraio 2016 e le Regole Applicative del Conto Termico 2.0. Il Collegio chiarisce che il decreto individua i requisiti generali per l’accesso agli incentivi, mentre le Regole Applicative ne specificano il contenuto tecnico e documentale, rendendo verificabili le condizioni di ammissibilità. In motivazione si legge che “il D.M. 16 febbraio 2016 e le relative Regole Applicative stabiliscono specifici requisiti”. Il Collegio richiama poi espressamente come “il D.M. 16.2.2016 e le Regole Applicative prevedano che il rendimento termico del generatore sia certificato da Ente terzo” e come “la norma UNI EN 15502 e le Regole Applicative prevedano che per il PCI si utilizzi il parametro η100”.
Partendo da questi presupposti, il TAR afferma che la valutazione del GSE non può che fondarsi sulla conformità della documentazione prodotta alle prescrizioni applicative. Le incongruenze riscontrate nel certificato, l’uso di parametri non univoci e la presenza di versioni difformi dello stesso documento vengono considerate elementi sostanziali, idonei a generare incertezza sull’effettivo rendimento dell’impianto. In tale contesto, il giudice esclude che sia possibile procedere a una lettura “correttiva” della documentazione o valorizzare dichiarazioni integrative provenienti da soggetti diversi dall’ente certificatore, ribadendo che l’onere della prova grava integralmente sul richiedente.
Un messaggio chiaro anche per il Conto Termico 3.0
La decisione del TAR Lazio assume un significato che travalica il singolo caso concreto. Il Collegio, infatti, riconosce alle Regole Applicative una funzione centrale nel sistema incentivante, utilizzandole come parametro di riferimento imprescindibile per valutare la legittimità del diniego. Non a caso, una volta ritenuta fondata una delle motivazioni addotte dal GSE sulla base delle prescrizioni applicative, il giudice ritiene superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura, confermando l’impostazione rigorosa dell’istruttoria amministrativa.
Questo approccio rende evidente come le Regole Applicative non siano un semplice corollario del decreto, ma il luogo in cui il diritto all’incentivo si concretizza e si misura. È alla luce di esse che l’Amministrazione valuta le istanze e che il giudice amministrativo controlla la correttezza di tale valutazione. Alla vigilia dell’operatività del Conto Termico 3.0, la sentenza offre dunque un’indicazione preziosa per gli operatori del settore. La conoscenza puntuale delle nuove Regole Applicative non rappresenta solo un vantaggio competitivo, ma una condizione essenziale per evitare dinieghi difficilmente superabili in sede contenziosa.
