Conto termico 3.0: tempistiche più ampie ma sempre rigorose
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 agosto 2025, lo schema di decreto denominato “Conto termico 3.0” che aggiorna la disciplina del D.M. 16 febbraio 2016 (“Conto termico 2.0”), introducendo modifiche significative in materia di incentivazione di interventi energetici di piccola entità.
Modifiche non solo tecniche, ma anche procedurali e sanzionatorie. Tra le più rilevanti, figura l’estensione dei termini per la presentazione della domanda di incentivo e per l’effettuazione dei pagamenti, misura volta a garantire maggiore flessibilità ai soggetti privati senza pregiudicare il rigore dei requisiti di accesso.
Tempistiche a confronto
Il D.M. 16 febbraio 2016, all’art. 6, comma 3, stabiliva che “Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda […] è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. […] La data di conclusione dell’intervento non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento”.
Il nuovo schema di decreto “Conto termico 3.0”, all’articolo 14, comma 2, con specifico riferimento all’accesso diretto, amplia tali termini “La richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni […] Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione per un periodo maggiore a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale”.
L’intervento normativo non solo concede 30 giorni in più per l’istanza, ma amplia anche i margini temporali per la conclusione dei pagamenti, da 90 a 120 giorni, introducendo un regime più aderente alle esigenze operative di privati e imprese e con maggiore flessibilità per i privati se l’ultima quota supera il 10% della spesa totale.
Il rigore resta invariato: la conferma della giurisprudenza
Nonostante l’allungamento dei termini, la disciplina resta improntata a un rigoroso rispetto delle scadenze. La giurisprudenza ha ribadito più volte la natura perentoria di tali termini, la cui inosservanza comporta la decadenza dal beneficio e, in caso di incarico professionale, responsabilità risarcitoria per il tecnico inadempiente.
Emblematico è il recente pronunciamento del Tribunale di Varese (sentenza n. 533/2025 pubblicata il 16 luglio 2025), che ha condannato un geometra incaricato di gestire la pratica di incentivo per non aver presentato nei termini la domanda prevista dal D.M. 16 febbraio 2016. Il giudice ha evidenziato come il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’intervento abbia natura tassativa e decadenziale, non suscettibile di proroghe o sanatorie, e come la sua violazione determini automaticamente la perdita del diritto all’incentivo.
Il caso concreto: responsabilità del professionista e perdita del beneficio
La controversia nasceva dalla sostituzione della caldaia con pompa di calore nella sede di un’azienda, intervento ammissibile al “bonus termico” con una percentuale di rimborso pari al 65% della spesa sostenuta.
La società committente aveva affidato al professionista l’intero iter amministrativo per l’ottenimento dell’incentivo, inclusa la trasmissione telematica della documentazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le prove testimoniali e documentali hanno confermato:
- il conferimento dell’incarico al geometra;
- l’esecuzione dell’intervento e il collaudo nei tempi previsti;
- la consegna al professionista di tutta la documentazione necessaria;
- l’accesso esclusivo del professionista alle credenziali del portale GSE;
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Secondo la ricostruzione peritale, l’istanza avrebbe dovuto essere completata entro il 15 febbraio 2021, ma il ritardo ne ha determinato la decadenza. L’azienda, non potendo presentare una nuova domanda (poiché una era già stata caricata sul portale), ha perso definitivamente il contributo, quantificato in € 28.775,63.
Il Tribunale ha ritenuto integrata la responsabilità contrattuale del professionista per inadempimento dell’obbligazione di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., richiamando espressamente che:
“La normativa di riferimento prevede un termine a pena di decadenza per il completamento della pratica pari a sessanta giorni dalla fine dei lavori. Deve quindi ritenersi che, se il convenuto avesse diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte, la committente avrebbe potuto beneficiare del rimborso pari a € 28.775,63”.
Il professionista è stato quindi condannato al risarcimento dell’intero importo non percepito, con rivalutazione monetaria dal momento della decadenza e interessi compensativi fino al saldo.
Considerazioni operative
Lo schema di decreto che introduce il “Conto termico 3.0” prevede un quadro temporale più generoso, ma la perentorietà delle scadenze rimane intatta. La nuova disciplina, se da un lato offre maggiore agibilità ai beneficiari, dall’altro conferma che il mancato rispetto dei termini comporta conseguenze definitive.
Per i tecnici incaricati, ciò si traduce nella necessità di:
- pianificare in anticipo lavori e pagamenti per non compromettere le scadenze;
- monitorare costantemente i termini, considerando che eventuali proroghe valgono solo per le pratiche aperte sotto la nuova disciplina;
- garantire una gestione documentale accurata, con caricamento tempestivo sul portale GSE;
- mantenere una comunicazione chiara con il cliente per evitare incomprensioni e contenziosi.
Per i beneficiari si evidenzia ancora una volta la necessità di affidarsi a professionisti qualificati, evitando soluzioni “fai da te”.
