L’ambito applicativo del Conto Termico 3.0, come accade per ogni decreto che disciplina agevolazioni in materia edilizia ed energetica, continua a sollevare questioni interpretative, in particolare con riferimento alle imprese, agli Enti del Terzo Settore e agli edifici a destinazione d’uso mista.

Con una nuova serie di FAQ pubblicate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sono arrivati chiarimenti operativi su cinque aspetti particolarmente delicati del D.M. 7 agosto 2025, con ricadute concrete sul calcolo dell’incentivo, sull’ammissibilità degli interventi e sull’individuazione dei soggetti beneficiari.

Le risposte, pur non introducendo modifiche normative, intervengono su temi centrali: applicazione del Titolo V per imprese ed ETS economici, sostituzione di generatori a combustibili fossili, divieto di apparecchiature a gas per i soggetti economici, criteri per la qualificazione degli edifici a destinazione mista e regime di equiparazione degli ETS alle Pubbliche Amministrazioni.

Conto Termico 3.0: incentivi per imprese ed ETS economici e applicazione del Titolo V

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il meccanismo di determinazione dell’incentivo per imprese ed ETS che svolgono attività economica.

Le FAQ precisano che il calcolo si articola in due passaggi. In primo luogo si applica l’algoritmo tecnico previsto dall’Allegato 2 del decreto, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, come ad esempio la premialità del 10% per componenti prodotti nell’Unione europea per specifici interventi del Titolo II. Successivamente, l’importo così determinato deve essere verificato rispetto alle intensità massime di aiuto previste dal Titolo V, differenziate in funzione della dimensione dell’impresa e della tipologia di intervento.

Qualora l’importo risultante dall’algoritmo superi l’intensità massima consentita, l’incentivo viene automaticamente ricondotto entro il limite previsto. Il chiarimento è significativo perché conferma che, per imprese ed ETS economici, il decreto introduce un vero e proprio tetto all’agevolazione concedibile, in coerenza con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Conto Termico 3.0 e sostituzione caldaie: incentivi solo per pompe di calore elettriche

Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità, per un’impresa, di sostituire una caldaia tradizionale alimentata a combustibili fossili.

Le FAQ confermano che è ammessa la sostituzione con pompe di calore elettriche, nell’ambito dell’intervento III.A. Non risultano invece incentivabili le pompe di calore a gas. L’impostazione è coerente con l’orientamento generale del decreto che, per i soggetti economici, esclude l’incentivazione di tecnologie alimentate da combustibili fossili.

Conto Termico 3.0: divieto di apparecchiature a gas per imprese ed ETS economici

Le FAQ ribadiscono espressamente quanto già previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto: imprese ed ETS economici non possono accedere agli incentivi per interventi che comportino l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate da combustibili fossili, incluso il gas naturale.

Ne deriva l’esclusione delle pompe di calore a gas, dei sistemi ibridi o bivalenti che integrino generatori a gas e, più in generale, di qualsiasi apparecchiatura a combustibile fossile nell’ambito di interventi nZEB.

Particolarmente rilevante il chiarimento sulle soluzioni “add-on”. Non è incentivabile la pompa di calore add on a gas, mentre è ammessa la pompa di calore add on elettrica anche se installata in abbinamento a una caldaia a gas preesistente. Il discrimine non è quindi la presenza dell’impianto esistente, ma la tecnologia oggetto dell’intervento incentivato.

Edifici a destinazione mista nel Conto Termico 3.0: prevale la quota millesimale

Altro punto centrale riguarda gli edifici a destinazione d’uso mista nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso.

Le FAQ chiariscono che, ai fini della corretta qualificazione dell’immobile, deve essere individuata la categoria catastale prevalente sulla base della ripartizione millesimale delle unità immobiliari. Non assumono rilievo né la superficie complessiva né il volume dell’edificio.

Se prevale la componente terziaria, l’edificio sarà considerato tale ai fini del Conto Termico; in caso contrario, verrà qualificato come residenziale. Il chiarimento assume particolare importanza per l’accesso agli interventi del Titolo II sull’involucro edilizio, riservati agli edifici del settore terziario.

Conto Termico 3.0: equiparazione tra ETS e Pubbliche Amministrazioni

Infine, le FAQ precisano il regime di equiparazione tra ETS e Pubbliche Amministrazioni, distinguendo nettamente tra ETS non economici ed ETS economici.

I primi sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni sotto il profilo del perimetro degli interventi, delle modalità di accesso, della cumulabilità e dell’intensità dell’incentivo, che in taluni casi può arrivare fino al 100%. Gli ETS economici, invece, sono equiparati alle PA esclusivamente per le modalità di accesso ed erogazione – compresa la prenotazione per gli interventi del Titolo III – ma restano soggetti alle disposizioni del Titolo V e alla disciplina di cumulabilità prevista per le imprese.

Il carattere economico o meno dell’attività svolta diventa dunque elemento determinante nella configurazione del beneficio.

Conto Termico 3.0: cosa cambia con le nuove FAQ del GSE

Le nuove FAQ del GSE intervengono su aspetti centrali del Conto Termico 3.0 e forniscono indicazioni operative di rilievo per professionisti, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni.

Resta tuttavia evidente che il nuovo impianto normativo richiede un’attenta analisi preliminare, soprattutto nei casi che coinvolgono soggetti economici o edifici a destinazione mista, dove la corretta qualificazione giuridica e tecnica può incidere in modo significativo sull’entità dell’incentivo e sulla stessa ammissibilità dell’intervento.