Bonus edilizi, la fraudolenza va oltre l’infedeltà
Bonus edilizi, la fraudolenza richiede un quid pluris rispetto all’infedeltà. Come ad esempio l’aver messo in atto modalità operative tese a rendere più difficile l’accertamento dell’irregolarità o ad alterare lo svolgimento delle verifiche da parte dell’amministrazione.
La sentenza della Corte di cassazione, n. 8573 del 4 marzo 2026, intervenuta nell’ambito del contenzioso relativo al cosiddetto Bonus facciate, ha riportato l’attenzione sul ruolo delle attestazioni e della documentazione tecnica prodotta per l’accesso ai benefici fiscali. La Corte ha infatti confermato la configurabilità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel caso di falsa attestazione dell’avvio dei lavori, evidenziando come l’amministrazione finanziaria sia stata indotta in errore mediante la produzione di documentazione ideologicamente falsa finalizzata all’ottenimento dello sconto in fattura e della successiva cessione del credito.
Il sistema di contrasto
La pronuncia si inserisce nel più ampio sistema di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi e offre l’occasione per soffermarsi su una distinzione che, pur prevista dalla disciplina, assume particolare rilievo sul piano applicativo: quella tra asseverazione infedele e asseverazione fraudolenta.
L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, introdotto dal decreto Rilancio e successivamente rafforzato dalla normativa antifrode, ha attribuito ai professionisti un ruolo centrale nel procedimento di accesso alle agevolazioni fiscali. Proprio in ragione di tale funzione, il legislatore ha predisposto un sistema sanzionatorio che distingue le ipotesi di semplice infedeltà da quelle caratterizzate da fraudolenza.
La differenza non è meramente terminologica. Nel caso di attestazioni contenenti informazioni false connotate da fraudolenza trova applicazione la disciplina penale prevista dall’ordinamento; qualora, invece, l’attestazione risulti soltanto infedele, la reazione sanzionatoria rimane confinata all’ambito amministrativo, ferme restando le eventuali responsabilità derivanti dal concorso del professionista in ulteriori condotte illecite.
Quando una condotta è fraudolenta
Il punto centrale diventa allora individuare quali elementi consentano di qualificare una condotta come fraudolenta.
La mera non corrispondenza tra quanto attestato e la realtà non appare, di per sé, sufficiente. La fraudolenza presuppone infatti un elemento ulteriore rispetto all’infedeltà, rappresentato da uno speciale coefficiente di insidiosità della condotta. Non è quindi soltanto la falsità dell’attestazione a rilevare, ma la presenza di modalità operative idonee a rendere più difficile l’accertamento dell’irregolarità o ad alterare il corretto svolgimento delle verifiche demandate all’amministrazione. È proprio questo quid pluris a giustificare la diversa risposta dell’ordinamento e a spiegare perché il legislatore abbia previsto un trattamento differenziato tra illecito amministrativo e illecito penale.
Amministrazione indotta in errore
La sentenza n. 8573/2026 si muove in una prospettiva coerente con tale impostazione. La Corte valorizza infatti la produzione di documentazione ideologicamente falsa quale mezzo attraverso il quale l’amministrazione finanziaria è stata indotta in errore nell’attribuzione del beneficio fiscale, confermando la centralità della componente decettiva quale elemento qualificante della condotta. Non assume rilievo, secondo la decisione, l’eventuale dibattito interpretativo sul requisito richiesto per l’accesso al beneficio, poiché ciò che viene in considerazione è la consapevole produzione di attestazioni non veritiere destinate a influenzare il procedimento amministrativo.
Resta infine autonomo il profilo deontologico. Anche nelle ipotesi in cui la condotta non integri gli estremi dell’illecito penale, il professionista potrà essere chiamato a rispondere davanti al proprio Ordine per la violazione dei doveri di correttezza e diligenza che presidiano l’attività certificativa. (riproduzione riservata)
