Bonus edilizi, la Cassazione insiste: prima si eseguono i lavori, poi si può cedere il credito
Quando la Corte di cassazione torna, a distanza di poche settimane, sul medesimo tema e giunge alle stesse conclusioni, significa probabilmente che intende consolidare un orientamento interpretativo. È quanto accaduto con la sentenza penale n. 22844 del 22 giugno 2026, che, a 20giorni di distanza dalla precedente sentenza n. 20669 del 4 giugno 2026, ribadisce un principio tanto semplice quanto spesso disatteso nella stagione dei bonus edilizi: il credito d’imposta può nascere solo se i lavori sono stati effettivamente eseguiti.
La pronuncia non introduce regole nuove, ma conferma espressamente un indirizzo già tracciato. Il messaggio è chiaro per imprese, professionisti e condomìni: non è possibile creare un credito fiscale mediante fatture emesse in anticipo rispetto all’esecuzione delle opere, confidando che i lavori vengano completati successivamente.
Il principio vale per il Superbonus, ma anche per gli altri bonus edilizi, come ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni.
Il caso: false asseverazioni e cantieri verificati anche con immagini satellitari
La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro preventivo dei crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale di una società operante quale general contractor, oltre al sequestro di altri beni, nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata ai danni dello Stato e reati tributari.
Secondo la ricostruzione accusatoria, la società avrebbe emesso fatture e predisposto la documentazione necessaria per ottenere i crediti fiscali prima che gli interventi fossero realmente eseguiti, accompagnando tali operazioni con false asseverazioni degli stati di avanzamento dei lavori.
Particolarmente significativa è l’attività investigativa richiamata dalla sentenza. La Guardia di Finanza non si è limitata ad esaminare la documentazione fiscale, ma ha effettuato sopralluoghi presso gli immobili, acquisito rilievi fotografici, raccolto la documentazione prodotta dai contribuenti e utilizzato perfino immagini satellitari tratte da applicazioni digitali aperte. La Cassazione richiama infatti gli «esiti dei sopralluoghi effettuati dai militari, rilievi fotografici effettuati all’interno ed all’esterno degli immobili» nonché le «immagini acquisite da Google Maps», elementi che avrebbero consentito di ricostruire lo stato effettivo dei cantieri e di verificare che molti interventi risultavano incompleti o addirittura mai iniziati.
Su tale quadro indiziario il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo e la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione.
Il principio: il credito nasce solo se le opere esistono davvero
Il cuore della decisione è rappresentato dall’interpretazione della disciplina della cessione del credito.
La Corte osserva che il sistema delle agevolazioni edilizie presuppone sempre un collegamento tra credito fiscale e concreta esecuzione degli interventi.
Con riferimento al Superbonus richiama espressamente l’art. 119 del d.l. n. 34/2020, ricordando che l’asseverazione può essere rilasciata «al termine dei lavori o per ogni stati di avanzamento dei lavori» e che essa deve attestare «l’effettiva realizzazione» degli interventi.
Da qui la conclusione, formulata con particolare nettezza, secondo cui è «manifestamente infondata» la tesi difensiva che pretendeva di ritenere legittima l’emissione delle fatture prima dell’esecuzione delle opere.
Secondo la Corte, infatti, il meccanismo della cessione del credito non può essere utilizzato per anticipare artificialmente la nascita del credito fiscale: prima devono esistere le opere, poi può essere documentata la spesa e soltanto successivamente il credito può essere ceduto o utilizzato.
La conferma del principio già espresso un mese prima
L’aspetto più significativo della sentenza è che la Corte non costruisce un nuovo orientamento, ma richiama espressamente quello già affermato appena un mese prima con la sentenza n. 20669/2026, riguardante il bonus facciate.
In quella decisione la Suprema Corte aveva già chiarito che, se è vero che per i bonus ordinari non è obbligatoria la presentazione degli stati di avanzamento lavori, «ciò non significa che l’opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati».
La stessa sentenza precisava inoltre che la differenza tra Superbonus e bonus ordinari riguarda esclusivamente la disciplina dei SAL e non il presupposto sostanziale del beneficio, affermando che «la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della opzione per la cessione del credito richiede in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano riferite a prestazioni effettivamente eseguite».
La pronuncia n. 22844/2026 riproduce questo stesso ragionamento, richiamando la precedente giurisprudenza e ribadendone le conclusioni.
Non si tratta, dunque, di due decisioni isolate, ma di un orientamento che appare ormai consolidato.
Un principio semplice, ma evidentemente necessario da ribadire
Le due sentenze, lette congiuntamente, restituiscono un messaggio chiaro.
Nel Superbonus la legge pretende che i crediti siano collegati al completamento dei lavori o ai SAL maturati. Nei bonus ordinari la disciplina è più flessibile perché non impone la medesima scansione degli stati di avanzamento, ma il presupposto fondamentale rimane identico: le opere devono essere realmente eseguite.
Ne consegue che non assumono rilievo, ai fini della legittima formazione del credito, né l’emissione anticipata della fattura, né il pagamento effettuato secondo il criterio di cassa, né tantomeno la circostanza che i lavori vengano completati in un momento successivo.
Il credito fiscale, infatti, non può nascere sulla base di opere soltanto programmate o promesse. Come emerge ormai con chiarezza dalle due decisioni della Suprema Corte, pronunciate a distanza di appena un mese l’una dall’altra, la cessione del credito e lo sconto in fattura presuppongono sempre un dato imprescindibile: l’effettiva esecuzione dei lavori.
È un principio apparentemente elementare, ma che la stagione delle agevolazioni edilizie ha reso necessario ribadire ancora una volta.
