Si è svolto il 2 dicembre scorso il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di webinar dedicati alla consulenza tecnica nei contenziosi sui bonus edilizi, moderato dall’ing. Gianluca Oreto e incentrato questa volta su una lunga carrellata di sentenze recentissime (settembre–novembre 2025).

Nelle prime due lezioni si è parlato di:

  • Bonus edilizi e nuovi contenziosi: evoluzione, criticità e scenari post Superbonus
  • La consulenza tecnica: metodo, struttura e responsabilità del professionista

Il relatore, l’ing. Cristian Angeli, esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, ha scelto di trattare decisioni di merito, calate in casi reali di cantieri bloccati, bonus perduti, responsabilità professionali contestate, per mostrare in modo molto concreto come i giudici stanno affrontando il “dopo Superbonus” e quale spazio abbiano, in questo scenario, le consulenze tecniche di parte e d’ufficio.

Al centro, un’idea molto chiara: non basta avere ragione, bisogna saperla dimostrare, con una prova tecnica rigorosa, coerente e documentata.

Leggere le sentenze con gli occhi del tecnico

In apertura l’ing. Angeli ha ricordato quanto sia importante, per i professionisti, imparare a leggere e “usare” le sentenze: non solo quelle della Cassazione, ma soprattutto le decisioni dei tribunali di merito, dove concretamente si formano gli orientamenti giuridici.

Le pronunce analizzate non hanno valore vincolante generale, ma rappresentano un osservatorio privilegiato su come i giudici stanno qualificando i fatti, valutando le prove tecniche e, soprattutto, quantificando i danni nei contenziosi legati ai bonus edilizi.

Un esercizio che – è stato sottolineato – oggi può essere reso più agevole anche dagli strumenti di AI, a patto però di conservarne il controllo critico.

Bolzano: quando l’inadempimento non basta senza numeri solidi

La prima sentenza commentata è quella del Tribunale di Bolzano (n. 1607 del 24 settembre 2025), relativa a un cantiere condominiale partito con Superbonus 110% e rimasto incompiuto dopo una lunga serie di ritardi, vizi e promesse mancate da parte dell’impresa appaltatrice.

Il condominio, convinto della gravità dell’inadempimento, aveva chiesto un sequestro conservativo di 600.000 euro, facendo leva anche sulla presunta perdita del beneficio fiscale. Eppure il Tribunale rigetta la misura cautelare, riconoscendo sì l’inadempimento dell’impresa, ma negando la prova del danno.

A fare la differenza è la qualità delle relazioni tecniche:

  • SAL incoerenti e contraddittori, modificati più volte a distanza di minuti;
  • stime dei lavori mancanti indicate “in blocco”, senza legame con le singole voci di contratto;
  • quantificazione dei danni (infiltrazioni, maggiori costi, perdita del bonus) priva di un reale supporto contabile.

Il messaggio che arriva ai tecnici è netto: se la ricostruzione tecnica è vaga, generica o contraddittoria, il giudice non può riconoscere il credito, per quanto l’inadempimento dell’impresa sia evidente. Un elaborato impreciso può diventare esso stesso causa di soccombenza e aprire anche profili di responsabilità per i professionisti che hanno assistito il condominio in giudizio.Forlì: la “speciale difficoltà” che limita la responsabilità del professionista

La seconda vicenda, decisa dal Tribunale di Forlì (n. 562 del 22 settembre 2025), tocca un tema molto sensibile: la responsabilità del tecnico quando la normativa è frammentata, incerta e in continua evoluzione, come è avvenuto per anni con il Superbonus.

Una coppia acquista un rudere da demolire e ricostruire confidando, anche sulla base del parere di un architetto, di rientrare pienamente nel 110%. A distanza di poche settimane, però, il Comune cambia orientamento: in area vincolata l’intervento viene qualificato come “nuova costruzione”, con conseguente impossibilità di accedere al Superbonus. Da qui la richiesta di un ingente risarcimento al professionista.

Il Tribunale, dopo aver richiamato l’art. 2236 c.c., riconosce che:

  • la materia presenta problemi tecnici di speciale difficoltà;
  • gli uffici pubblici stessi hanno mutato valutazione in tempi brevi;
  • il tecnico si era attivato, nei tempi ridottissimi concessi, per acquisire informazioni.

In un contesto tanto instabile, la responsabilità del professionista scatta solo in presenza di dolo o colpa grave. Un errore di previsione, purché frutto di un metodo serio e documentato, può essere scusabile.

La lezione che ne deriva è rassicurante ma anche impegnativa: la professionalità non coincide con l’infallibilità; ciò che viene richiesto al tecnico è un metodo trasparente, tracciabile, prudente, non la capacità di anticipare ogni oscillazione interpretativa di norme in continuo cambiamento.

Milano, Salerno, Velletri: la perdita del bonus tra danno emergente e prova del diritto

Un blocco importante del webinar è stato dedicato alle sentenze che affrontano in modo esplicito il tema della perdita del beneficio fiscale come voce di danno risarcibile.

  • A Milano (sentenza 18 novembre 2025) il Tribunale chiarisce che lo sconto in fattura non è un pagamento: ai fini civilistici si può restituire solo ciò che il committente ha effettivamente versato, non il credito ceduto all’impresa. Inoltre la mancata ultimazione dei lavori non consente di chiedere un risarcimento per vizi, ma semmai il maggior costo per affidarli a un nuovo appaltatore. La perdita del bonus viene qualificata come lucro cessante, risarcibile solo se si dimostra, con una stima tecnica seria, l’incremento di valore che l’immobile avrebbe avuto se gli interventi fossero stati conclusi.
  • A Salerno (sentenza n. 4660 del 11 novembre 2025), in un caso di Bonus facciate mai eseguito, il giudice sceglie un approccio pragmatico: il danno non è l’intero 90% “perduto”, ma la differenza tra quel beneficio e quello ancora oggi astrattamente fruibile con il Bonus ristrutturazioni al 50%. Una soluzione che lascia aperte molte perplessità (ad esempio sulla diversa natura tra sconto immediato e detrazione decennale), ma che indica un chiaro orientamento: il danno va ancorato al maggior costo effettivo che il condominio dovrà sostenere per rifare i lavori con le regole attuali.
  • A Velletri (sentenza n. 1232 del 7 novembre 2025) il Tribunale compie un ulteriore passo: afferma che la perdita del Superbonus è risarcibile solo se il committente dimostra di avere, al momento utile, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiarne. La sola scadenza del termine non basta. Occorre dimostrare titolo edilizio, conformità urbanistica, requisiti energetici, corretta configurazione dell’intervento. In mancanza di questa prova, il danno da perdita del bonus non può essere riconosciuto, anche di fronte a un inadempimento totale dell’impresa.

Qui il ruolo del tecnico è decisivo: solo una perizia completa, che “spunti” uno per uno tutti i requisiti normativi, può sostenere seriamente una domanda risarcitoria per Superbonus perduto.

Vercelli: il disagio abitativo come danno autonomo

L’ultima sentenza esaminata, del Tribunale di Vercelli (n. 1101 del 10 ottobre 2025), amplia ulteriormente lo sguardo, spostando l’attenzione sulla vivibilità dell’immobile nei cantieri bloccati.

Anche qui i lavori Superbonus restano fermi al primo SAL, con ponteggi, infiltrazioni, finiture incompiute e un impianto elevatore mai realizzato nonostante la presenza di un soggetto disabile. Il giudice, da un lato, nega il risarcimento per la perdita del bonus in assenza di adeguata prova; dall’altro riconosce in modo chiaro il danno da disagio abitativo, liquidandolo in via equitativa.

La vivibilità dell’alloggio viene così riconosciuta come bene giuridicamente protetto, distinto sia dal valore di mercato dell’immobile sia dal beneficio fiscale. Fotografie e documentazione tecnica diventano fondamentali per descrivere il peggioramento delle condizioni di vita: luce, salubrità, accessibilità, sicurezza temporanea dell’edificio.

Anche qui emerge un messaggio forte per i consulenti: non basta “mostrare il problema”, occorre misurarne l’impatto, se si vuole evitare che il ristoro venga limitato a cifre simboliche.

La punta dell’iceberg: i nodi ancora aperti e il dovere di aggiornarsi

In chiusura il relatore ha sottolineato come le sentenze analizzate rappresentino solo la punta dell’iceberg. Molti nodi restano ancora aperti e richiederanno, prima o poi, l’intervento chiarificatore della Cassazione:

  • il trattamento dei lavori formalmente conclusi ma viziati sul piano esecutivo;
  • l’eventuale riconoscimento di un vero “errore incolpevole” del committente che ha confidato in norme instabili e pareri oscillanti;
  • il peso probatorio delle asseverazioni tecniche depositate e l’ampiezza del controllo demandato ai CTU;
  • l’interpretazione delle cause di decadenza dal Superbonus e il rapporto tra violazioni “tipizzate” e violazioni sostanziali non espressamente elencate.

Nel frattempo, però, i contenziosi sono già qui, e con essi la responsabilità dei tecnici che vi prendono parte.
L’unica risposta possibile – è stato ricordato – è uno studio continuo “passo passo” della giurisprudenza, accompagnato da una cura crescente nella redazione di perizie, consulenze e relazioni tecniche.

Perché, nel nuovo scenario del post-Superbonus, la differenza tra tutelare davvero il cliente o lasciarlo privo di protezione si gioca, sempre di più, sulla qualità del lavoro tecnico portato in giudizio.